IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le modalita', i limiti e gli organi per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, attribuite dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 2. In conformita' ed in coerenza con i principi di salvaguardia e di potenziamento delle autonomie locali, stabiliti dalla Costituzione, e in armonia con i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea delle autonomie locali, la presente normativa si ispira agli obiettivi del decentramento, della pubblicita' e della trasparenza, della semplificazione e dello snellimento delle procedure, dell'eliminazione delle duplicazioni di competenze e dei controlli non essenziali, della massima funzionalita' ed efficienza, della collaborazione a favore delle amministrazioni locali.