IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  le  modalita', i limiti e gli
organi per l'esercizio da  parte  della  Regione  delle  funzioni  di
controllo  nei  confronti degli enti locali, attribuite dallo statuto
speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
   2. In conformita' ed in coerenza con i principi di salvaguardia  e
di    potenziamento   delle   autonomie   locali,   stabiliti   dalla
Costituzione, e in armonia con  i  principi  fissati  dalla  legge  8
giugno 1990, n. 142, nonche' dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, di
ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  europea delle autonomie
locali,  la  presente  normativa  si  ispira   agli   obiettivi   del
decentramento,   della   pubblicita'   e   della  trasparenza,  della
semplificazione    e    dello    snellimento     delle     procedure,
dell'eliminazione  delle  duplicazioni  di competenze e dei controlli
non essenziali, della  massima  funzionalita'  ed  efficienza,  della
collaborazione a favore delle amministrazioni locali.